Tutti coloro che realizzano strutture metalliche in acciaio o in alluminio, oltre ad essere già soggetti ai requisiti previsti per i centri di trasformazione nell’ambito della carpenteria metallica (§11.3.4.10 del DM 14.01.2008), già a partire dal 1 luglio 2014, per poter immettere sul mercato la propria opera, devono prevedere la Marcatura CE secondo la Norma UNI EN 1090-1.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Direttiva Europea 89/106/CEE (Direttiva Prodotti da Costruzione-CPD) ha introdotto in tutta Europa l’obbligo di Marcatura CE per la produzione e commercializzazione di ogni materiale da costruzione o di quei materiali destinati ad essere incorporati o installati in maniera definitiva in Opere di Ingegneria Civile.

La Norma armonizzata UNI EN 1090-1:2012 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” descrive i requisiti e le modalità per l’apposizione della Marcatura CE, secondo la Direttiva 89/106/CEE ed il Regolamento Europeo (UE) n. 305/2011.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione della EN 1090-1 è piuttosto vasto e comprende componenti in acciaio e in alluminio utilizzati in diversi tipi di opere di ingegneria civile (per opere di ingegneria civile si intende tutto ciò che è costruito o che risulta dalle attività di costruzione e che è fissato al suolo in maniera permanente): ad esempio capannoni, intelaiature per edifici residenziali o uffici, ponti in acciaio e calcestruzzo, viadotti, tralicci, stadi, grandi spazi espositivi, tralicci, abitazioni, etc..

Gli elementi possono essere utilizzati direttamente nelle opere o essere incorporati nelle stesse dopo essere stati assemblati “kit” (per kit si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione): ad esempio bandiere pubblicitarie dei centri commerciali, totem pubblicitari, prezziari dei distributori di carburante, etc..

La norma si applica sia alle produzione in serie che non di serie.
Il processo da seguire per poter apporre il Marchio CE sul proprio prodotto varia a seconda della tipologia e della destinazione d’uso.
In linea generale, il Fabbricante è tenuto ad implementare un Sistema di Controllo del Processo di Produzione di Fabbrica (FPC) e ad effettuare Prove in conformità alla Norma Armonizzata di riferimento. Questo Processo deve essere poi certificato da un Organismo Notificato. Al termine di questo percorso, il Fabbricante può apporre sul prodotto la Marcatura CE.

LO STATO ATTUALE Il D.M. 14 gennaio 2008 definisce Centro di Trasformazione un impianto, esterno allo Stabilimento di Produzione e al Cantiere, che riceve dal Produttore di Acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, fili, trecce e trefoli, ecc.) e confeziona elementi strutturali da impiegare direttamente in Cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.

Le tipologie di Centro di Trasformazione sono:

  1. Stabilimenti che lavorano acciai per produrre elementi utilizzati come armature per cemento armato ordinario o precompresso;
  2. Stabilimenti che lavorano acciai per realizzare strutture metalliche o strutture composte:
  3. centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo;
    b. centri di prelavorazione di componenti strutturali;
    c. officine per la produzione di carpenterie metalliche;
    d. officine per la produzione di bulloni e chiodi.

Il D.M. 14 gennaio 2008 stabilisce che ogni Centro di Trasformazione deve:

  1. applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da parte di un organismo terzo indipendente;
  2. nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/2001;
  3. dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la propria attività al fine di conseguire l’Attestato di Denuncia dell’Attività di Centro di Trasformazione.
  4. le organizzazioni che realizzano strutture saldate, o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834.

Fino alla fine del periodo transitorio (30 giugno 2014) vi è la possibilità di Marcare CE volontariamente secondo la EN 1090-1, oppure si dovrà possedere l’attestato di qualificazione come Centro di Trasformazione.

SVILUPPO FUTURO

Tutti coloro che realizzano strutture metalliche (officine, carpenterie metalliche, etc..) dovranno prevedere l’implementazione della Marcatura CE delle opere strutturali realizzate mediante strutture in acciaio secondo UNI EN 1090-1 a partire dal 1 luglio 2014.

Secondo la norma, le organizzazioni che realizzano strutture saldate, o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie UNI EN ISO 3834. La relazione tra le classi di esecuzione delle strutture e le norme UNI EN ISO 3834 applicabili è contenuta all’interno della norma EN 1090-1.

Inoltre, la EN 1090 richiama a riferimento anche ad altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, EN 278 e EN ISO 15614.

I prodotti interessati dalla norma sono tra i più importanti nel settore delle opere civili, quali ad esempio magazzini e fabbriche, tetti, ponti, gru, strutture di ingegneria idraulica e componenti di edifici di uso generale.

CONSIDERAZIONI

La norma UNI EN 1090 è destinata a mutare l’assetto di certificazione per tutti i fabbricanti di manufatti in acciaio ed alluminio. Oggi è già possibile immettere sul mercato prodotti marcati CE solo dopo averli caratterizzati attraverso l’effettuazione delle prove iniziali di tipo (ITT) e dopo aver introdotto e mantenuto operativo un controllo di produzione in fabbrica (FPC).

Per il riconoscimento di tali attività e quindi di possibilità di marcatura è necessaria la verifica di un Organismo Notificato (ON) che operi e certifichi secondo la nuova CPR (Regolamento 305/2011 in vigore dal 1 luglio 2013) che sostituisce la CPD 89/106/CE.

Per le officine di carpenterie metalliche che lavorano/trasformano l’acciaio ad uso strutturale, la marcatura CE secondo la UNI EN 1090- 1, di fatto, sostituisce l’iter di attestazione di “Centro di Trasformazione” presso il Servizio Tecnico Centrale.

Si rimandano a date più prossime all’entrata in vigore della UNI EN 1090 le considerazioni più dettagliate riguardo l’operatività dei Centri di Trasformazione e del ruolo del Direttore Tecnico.